Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. La copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge è assicurata da ciascuna pubblica amministrazione interessata nell'ambito delle risorse già impegnate per oneri relativi al personale alla data del 31 dicembre 2005 e nel rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2005, n. 266.